Decreto del Direttore non soggetto a controllo n. 47 del 25 febbraio 2010
“L.R. 24 dicembre 2008, n. 69 come modificata da L.R. 27 marzo 2009, n. 12 – Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al “Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati”. Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA (PBD).”
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 19 dicembre 2005 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARTEA;
Vista la l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 “Legge finanziaria per l’anno 2009, come modificata dalla l.r. 27 marzo 2009, n. 12, che istituisce all’art. 6 bis il “Fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati” di € 5.000.000,00;
Vista la DGR n. 263/2009, avente per oggetto l’affidamento ad Artea quale soggetto gestore del suddetto fondo;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1939 del 22.04.09 che ha approvato lo schema di convenzione fra Artea e la Regione Toscana per la gestione del fondo, firmata in data 4 maggio 2009;
Vista la nota Dirigenziale della Direzione Generale delle Politiche Formative, Beni e Attività Culturali – Settore Lavoro spedita in data 23/02/2010 con protocollo n. AOO-GRT 49819/S.70.30 e ricevuta da Artea il 25/02/2010;
Considerato il prolungarsi del periodo di crisi e quindi la necessità di favorire gli interventi di sostegno al reddito per coloro che abbiano i requisisti stabiliti dall’All. “A” della DGR 263/2009 e s.m. purché tali richieste riguardino il periodo intercorrente dal 01/12/2009 al 31/12/2009;
DECRETA
La revoca delle disposizioni contenute nel decreto del Direttore di Artea n. 286 del 2009 che stabiliva al 31/01/2010 la scadenza per la presentazione delle domande di intervento di sostegno al reddito di cui art. 6 ter L.R. 69/2008 così come già previsto per le domande di contributo riservato ai titolari di mutuo acquisto prima casa di cui all’art. 6 quater L.R. 69/2008;
Di ammettere all’istruttoria di accesso al Fondo, esclusivamente per il contributo di sostegno al reddito, anche le istanze inviate oltre il 31 Gennaio 2010 e fino ad esaurimento fondi, ferma restando la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla DGR n. 263/2009 All. “A” alla data del 31/12/2009.
Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b) della L.R. 23/2007.
Il Direttore
(Giuseppe Cortese)