A chi si rivolge
Lavoratori in mobilità (L.223/91 e L.236/93) Lavoratori in CIGS.
Come funziona
Lavoratore in mobilità: il lavoratore, dopo aver effettuato l’«iscrizione 181» presso la anagrafe del lavoro territoriale viene convocato ad un incontro di orientamento, individuale o di gruppo, con un operatore dello Sportello Emergenze.
Tale adempimento è obbligatorio per conservare lo stato di iscritto nelle liste di mobilità.
Al primo colloquio ne possono seguire altri di approfondimento su richiesta del lavoratore.
Lavoratore in CIGS: in base all’elenco dei lavoratori interessati dal provvedimento di Cassa Integrazione Straordinaria fornito dall’azienda in relazione all’accordo sindacale, viene contattato direttamente dall’operatore dello sportello Emergenze per gli incontri di orientamento in modalità di gruppo o individuale da effettuarsi presso il CPI.
Obiettivi del servizio:
• espletare le pratiche obbligatorie per il mantenimento della mobilità sottoscrivendo il patto di servizio per la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di formazione professionale;
• valutare l’occupabilità, analizzando disponibilità e vincoli, età, profilo professionale, congruenza con la domanda del territorio e disponibilità alla riconversione;
• analizzare il profilo di competenze del lavoratore per stilare un curriculum vitae e/o revisione del cv già in possesso del lavoratore;
• valutare insieme il gap professionale al fine di un eventuale percorso formativo per integrare competenze curriculari;
• fornire informazioni / riferimenti normativi relativi alla situazione personale di mobilità o Cigs;
• orientare il lavoratore nella ricerca del lavoro, individuando le aree in cui spendere le proprie competenze;
• stimolare il lavoratore motivandolo e facendogli acquisire un metodo di reperimento informazioni indispensabile per una ricerca attiva di nuova occupazione (consegnando materiali/supporti ad hoc);
• aiutare il lavoratore a prepararsi per affrontare nella maniera più opportuna un colloquio di selezione;
• monitorare l’andamento della ricerca attiva (monitoraggio telefonico, posta elettronica, ulteriori incontri…);
• elaborare un bilancio di prossimità tra competenze effettivamente possedute dai soggetti in ricollocazione e settori economico/produttivi verso cui indirizzare la ricerca di sbocco lavorativo.
Mobilità L.223/91 e L.236/93
Cos’è? La mobilità è un ammortizzatore sociale che interviene nelle situazioni di disagio lavorativo relativo a situazioni di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo.
Alle liste di Mobilità 223/91 possono essere iscritti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, provenienti da aziende con più di 15 dipendenti se del settore industria, con più di 50 dipendenti se del settore commercio.
In questo caso l’azienda attiva la procedura di mobilità, a conclusione della quale, una volta raggiunto l’accordo tra le parti (azienda ed OO.SS), la ditta può procedere al licenziamento dei lavoratori collocati in mobilità.
Alle liste di Mobilità 236/93 possono essere iscritti i lavoratori assunti a tempo indeterminato e apprendisti provenienti da aziende con meno di 15 dipendenti.
In questo caso il lavoratore si attiva nel richiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità all’Anagrafe del lavoro territoriale entro 60 giorni dalla data di licenziamento.
Cosa prevede?
Per l’azienda:
- L’azienda che assume un lavoratore in mobilità 223/91:
• se assume inizialmente con contratto a tempo determinato non superiore ai 12 mesi ha sgravi contributivi per tutta la durata del contratto
• se poi trasforma in contratto a tempo indeterminato ha ulteriori 12 mesi di sgravi e il 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata riscossa dal lavoratore.
• se assume subito con contratto a tempo indeterminato ha 18 mesi di sgravi contributivi.
- L’azienda che assume un lavoratore in mobilità 236/93:
• se assume inizialmente con contratto a tempo determinato non superiore ai 12 mesi ha sgravi contributivi per tutta la durata del contratto
• se poi trasforma in contratto a tempo indeterminato ha ulteriori 12 mesi di sgravi.
• se assume subito con contratto a tempo indeterminato ha 18 mesi di sgravi contributivi.
Per il lavoratore:
percezione di un sostegno al reddito (indennità di mobilità 223/91 o indennità di disoccupazione 236/93) e versamento dei contributi figurativi ai fini del raggiungimento del fine pensionistico.
Cos’è l’indennità di mobilità? Gli iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 223/91 con anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6 effettivamente lavorati, hanno diritto a percepire l’indennità di mobilità.
La domanda di indennità di mobilità deve essere presentata dal lavoratore interessato alla sede INPS competente, per il tramite l’Ufficio Anagrafe del Lavoro di iscrizione, entro 68 giorni dalla data di licenziamento.
Il lavoratore che intraprende un’attività in proprio può far richiesta del pagamento anticipato della indennità che gli spetta.
Cos’è l’indennità di disoccupazione? Gli iscritti alle liste della mobilità non indennizzata L.236/93 che abbiano maturato almeno 2 anni d’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e almeno 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio, possono fare richiesta dell’indennità di disoccupazione all’INPS entro 68 giorni dalla data del licenziamento, la mancata presentazione della domanda entro i termini previsti comporta l’impossibilità di percepire il sostegno.
La durata del periodo è pari a 8 mesi per lavoratori sotto i 50 anni e 12 per quelli sopra i 50.
In caso di assunzione è obbligatorio comunicare all’INPS entro 5 giorni l’inizio della nuova attività lavorativa.
Gli apprendisti con almeno 3 mesi di servizio hanno la possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione per un massimo di 90 giorni.
Durata del periodo di mobilità (L. 223/91 e L.236/93)
La durata del periodo di mobilità varia in relazione all’età anagrafica del lavoratore:
12 mesi se inferiore ai 40 anni
24 mesi se tra i 40 e i 49
36 mesi se maggiore di 50
Nel caso di un’assunzione con contratto a tempo determinato, il lavoratore proroga la permanenza nelle liste di mobilità per la durata del contratto.
Quando decade il periodo di mobilità?
- Scadenza del termine di permanenza in lista
- assunzione a tempo pieno e indeterminato
- inizio di un’attività autonoma
- casi di inadempienza (rifiuto di un’offerta di lavoro o percorso formativo)
- a seguito della richiesta di pagamento anticipato (solo per la L.223/91)
- raggiungimento dell’età pensionabile, previa richiesta all’Organo competente
CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Cos’è? Nell’ipotesi di crisi di lunga durata e dall’esito incerto, l’imprenditore può gestire l’eccedenza di personale sospendendo i lavoratori dal lavoro e avvalendosi dell’intervento della cassa integrazione straordinaria.
Qualora, al termine del periodo di fruizione della CIGS, il datore di lavoro si trovi nell’impossibilità di reimpiegare in azienda i lavoratori sospesi, può avviare le procedure di riduzione del personale.
La CIGS non può avere una durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio.