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Informativa riforma del collocamento D.Lgs 181/00 D.P.R. 442/00, D.Lgs 297/02

Informativa relativa alle disposizioni sulla riforma del collocamento ai sensi del D.Lgs. 181/00, D.P.R. 442/00, D.Lgs. 297/02 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04 febbraio 2004, n. 7/R, contenente il "Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22bis e 22ter della Legge Regionale Toscana 26 luglio 2002 n. 32/02 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

<< INDICE SERVIZI

La definizione dello stato di disoccupazione si riferisce alla reale condizione del lavoratore. Di conseguenza anche le azioni di accertamento di tale stato sono finalizzate a stabilire l'effettiva disponibilità al lavoro e l'effettiva ricerca dello stesso. Lo stato di disoccupazione, che viene riconosciuto a coloro che presentino alle Anagrafi del Lavoro territoriolmente competenti una dichiarazione che attesti l'eventuale attività precedentemente svolta e l'immediata disponibilità alla ricerca attiva del lavoro, è individuato dalla compresenza delle seguenti tre condizioni:
- Non essere impegnato in alcuna attività lavorativa,o svolgere un'attività dalla quale derivi un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione fiscale (indicato dalle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso);
- Essere immediatamente disponibile ad accettare una proposta di lavoro "congrua";
- Svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti.

Il Centro per l'Impiego offre i suoi servizi a coloro che sono in questa condizione contattandoli entro 3 mesi dal rilascio della disponibilità ed inserendoli in percorsi individualizzati di ricerca del lavoro comprendenti attività di orientamento, ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione e riqualif icazione; di tirocini; altre forme di inserimento lavorativo.
La Provincia, su segnalazione del Centro per l'Impiego, dispone la perdita dello stato di disoccupazione per coloro che:
1) rifiutano, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro proposta dal Centro per l'Impiego avente le seguenti caratteristiche nel rispetto della definizione di proposta di lavoro “congrua”:
- Rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo con durata del contratto a termine o della missione superiore ad otto mesi o quattro se si tratta di giovani;
- Sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 Km o raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal domicilio;
- Riferita ad un profilo professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato la propria disponibilità con la sottoscrizione del patto di servizio integrato all'atto dell'intervista o dei colloquio di orientamento.
Analogamente sarà fatta proposta di cancellazione anche per coloro che non si presentino al colloquio con le aziende per offerte di lavoro per le quali siano stati segnalati dal servizio di incontro domanda offerta di lavoro.
2) non si presentano alle convocazioni del Centro per l'Impiego (colloqui di orientamento di cui all'art. 3 dei D.lgs. 181/00 e succ. modifiche ed integrazioni) o ai successivi incontri concordati con gli operatori, senza giustificare la loro assenza entro 15 giorni dalla data del colloquio (se supportati da certificato medico è prevista una scadenza più lunga).
La giustificazione di assenza potrà essere comunicata per telefono da coloro che abbiano trovato nel frattempo un nuovo lavoro, abbiano già effettuato un colloquio o stiano seguendo un percorso con operatori del Centro per l'Impiego. Coloro che dovessero addurre altre motivazioni per l'assenza sono tenuti a giustificarsi utilizzando l’apposito modulo, che può essere inviato tramite fax (numero verde gratuito), o personalmente presso il Centro per l’impiego.
3) rassegnano, per due volte nel corso dell'anno solare, dimissioni senza giusta causa;
4) non si presentano ad una prova selettiva e/o non prendono servizio presso un'amministrazione pubblica e non giustificano la loro assenza;
5) rifiutano di sottoscrivere il patto di servizio integrato e non adempiono alle azioni concordate
durante i colloqui di orientamento ed indicate nel piano di azione individuale sottoscritto insieme al patto integrato; la perdita dello stato di disoccupazione verrà comunicato con atto motivato dalla Provincia. È ammesso istanza di riesame alla Provincia entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Qualora la Provincia non si pronunci entro dieci giorni dalla presentazione di tale istanza essa è da ritenersi respinta.
Coloro che decadono dello stato di disoccupazione perdono automaticamente l'anzianità di iscrizione maturata. Una volta perso lo stato di disoccupazione non è consentita la reiscrizione come disoccupati prima che siano trascorsi dodici mesi (sei mesi, se disabili) dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione. Durante tale periodo non possono beneficiare delle prestazioni dei Servizi per l'Impiego della Toscana.
Perdono lo stato di disoccupato coloro che vengono avviati con contratti che non siano compatibili con la conservazione o la sospensione di tale stato (Apprendistato, tempo indeterminato o tempo determinato di durata superiore a 4 mesi per giovani dai 18 ai 25 anni o 29 se laureati, o superiore ad 8 mesi per lavoratori di età superiore ai 25 anni).
Si ha la conservazione dello stato di disoccupazione anche in presenza di attività lavorativa che non produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, stabilito annualmente a livello nazionale.
Si ha invece la sospensione dello stato di disoccupazione in presenza di attività lavorativa subordinata che produca un reddito superiore al minimo personale escluso da imposizione, ma di durata inferiore ad 8 mesi per lavoratori di età superiore ai 25 anni o 4 mesi per giovani dei 18 ai 25 anni o 29 se laureati). Una volta cessato tale attività lavorativa l'anzianità riprende a decorrere d'ufficio.
In questo caso il lavoratore si impegna a comunicare alle Anagrafi del Lavoro competenti territorialmente il superamento del reddito.
I lavoratori appartenenti alle liste di mobilità per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupato si vedono applicata la rispettiva normativa vigente (L. 223/91 per i lavoratori in mobilità).
I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
I lavoratori sospesi per situazione di temporanea crisi aziendale devono rilasciare la loro immediata disponibilità i fini della corresponsione delle relative indennità.
Anche lavoratori occupati possono usufruire dei servizi del Centro per l'Impiego previa classificazione come occupati in cerca di occupazione. Questi lavoratori accedono volontariamente ai Servizi ed il Centro per l'Impiego non è tenuto a convocarli per incontri periodici.

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